Modalità di accettazione donazioni - Comune di Montecatini Terme

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Biblioteca Comunale

 

Modalità di accettazione delle donazioni documentarie

 

Art. 1

Il patrimonio della Biblioteca comunale ai sensi dell'art. 4, Titolo II del vigente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 124 del 22.12.1997 è incrementabile anche tramite donazioni, lasciti, scambi.

 

Art. 2

La Biblioteca ha, tra i propri obiettivi, l'acquisizione di materiale documentario mirato al mantenimento di un livello qualitativo adeguato. Accetta quindi donazioni di materiale bibliografico e documentario moderno da privati od Enti e si riserva il diritto di selezionare, in base a criteri di continuità ed omogeneità delle racconte, le opere da acquisire per l'inserimento nel proprio catalogo e l'incremento del patrimonio senza vincolo di conservazione.

 

Art. 3

Materiale documentario proveniente da fondi archivistici di enti o persone, potrà esser accolto in dono se l'acquisizione risulterà d'interesse per la comunità.

 

Art. 4

Il materiale escluso dalla selezione, a discrezione della biblioteca, potrà ove possibile esser fatto oggetto di cambio con altre biblioteche o trasmesso ad enti od organizzazioni senza scopo di lucro, od esser conferito alla raccolta differenziata della carta, senza alcun obbligo nei confronti del donatore.

 

Art. 5

Condizioni di conservazione e fruibilità particolari potranno eventualmente esser concordate e definite con il donatore in caso di donazioni di fondi, opere di pregio o con caratteristiche peculiari.

 

Art. 6

La biblioteca in casi specifici quali fondi di consistenza o pregio particolari può provvedere ad una selezione preventiva del materiale documentario di cui viene proposta la donazione, rendendo al proprietario le opere non ritenute utili per l'incremento del patrimonio.

 

Art. 7

Le opere accettate e selezionate per l'incremento del patrimonio saranno iscritte nel registro cronologico d'ingresso segnalando il nome del donatore nell'apposita colonna di note, e sempre che un intervento diretto sui volumi non sia da evitarsi per motivi di tutela dell'opera, o che il donatore non desideri mantenere l'anonimato, anche sui volumi sarà apposta dicitura segnalante il nome del donatore.

 

Art. 8

Nel caso di donazioni di entità considerevole o per le quali il donatore abbia richiesto particolari condizioni di conservazione e fruibilità o che possano esser configurate come fondi speciali la biblioteca oltre alle operazioni di cui all'art. 6 provvederà alla redazione di un elenco sommario delle opere che verrà allegato all'atto con cui la Giunta Comunale approverà l'accettazione della donazione e delle relative condizioni. Copia dell'elenco sarà consegnata, a titolo di ricevuta, al donatore.

 

Art. 9

Le donazione effettuate vengono periodicamente formalmente accettate con atto dirigenziale in seguito al quale viene inviata lettera di ringraziamento al donatore.

 

Art. 10

Collezioni di periodici ed altro materiale documentario seriale non complete non vengono accettate, la biblioteca tuttavia, allo scopo di completare le proprie collezioni di riserva il diritto di selezionare all'interno del materiale proposto i fascicoli mancanti alle proprie collezioni.

Il materiale non selezionato sarà trattato come indicato all'art. 3.

 

Art. 11

Il materiale acquisito in seguito a donazione entra a far parte del patrimonio della biblioteca a tutti gli effetti. Pertanto non potrà esser reclamato a nessun titolo dal donatore e sarà oggetto, al pari del materiale acquisito per acquisto o cambio, di tutte le operazioni gestionali e biblioteconomiche che saranno ritenute opportune: dislocazione, interventi di conservazione, restauro, scarto, etc.

 

 

 

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